L’analisi della Corte dei Conti sui finanziamenti PNRR per le refueling station (mentre i progetti ammessi scendono a 35)

Come noto, i progetti ammessi al finanziamento stanziato dal PNRR per le stazioni di rifornimento di idrogeno in ambito stradale sono stati meno di 40, il target fissato da Beuxelles, e il mancato raggiungimento di questo obbiettivo potrebbe avere ripercussioni negative anche importanti sul trasferimento dei fondi europei.

Sul tema, si è espressa in modo netto quanto dettagliato la Corte dei Conti, con una Delibera che è datata 26 aprile ma che è stata pubblicata solo qualche giorno fa.

“Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, al termine delle verifiche al 31.3.2023 condotte sull’investimento 3.3 M2C2- PNRR “Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno”, ha accertato innanzitutto – si legge nel documento – “il mancato conseguimento della milestone europea al 31.3.2023 M2C2- 14 “notifica dell’aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull’infrastruttura per i combustibili alternativi”, tenuto conto che risultano ammesse a contributo n. 35 proposte progettuali (-12,5% rispetto all’obiettivo minimo pari a n. 40 proposte), per un importo totale pari a € 101.887.831,50 (44% delle risorse potenzialmente erogabili, pari a € 230.000.000)”.

Per quanto riguarda il numero finale delle proposte ammesse in graduatoria, è la stessa Corte a specificare che “con nota prot. n. 899 del 17.4.2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato la ricezione, da parte di un operatore ammesso, di una istanza di rinuncia al contributo relativo ad una stazione di rifornimento”. Motivo per cui il numero dei progetti ammessi, da 36 è sceso a 35.

Ma il numero totale delle stazioni non è il solo target mancato: la Delibera sottolinea infatti che “il totale delle risorse destinate al finanziamento dei progetti da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all’art. 1 comma 8 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2022, n. 199 ammonta ad euro 13.476.775,73”. Si tratta del 13% delle risorse complessivamente disponibili, valore ben al di sotto “della quota pari al 40% prevista dall’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 77/2021 e dall’art.

3, comma 2, dell’avviso pubblico)”.

A valle di un’approfondita analisi delle ragioni che potrebbero aver causato questa scarsità di proposte progettuali, rispetto agli obbiettivi del PNRR che ne prevedevano “almeno 40”, la Corte dei Conti riepiloga quelli che potrebbero essere i rischi connessi al mancato raggiungimento di questo target.

Il riferimento normativo indicato è contenuto nell’art. 24, commi 6 e 8, del Regolamento 2021/241/UE, secondo cui “se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5, la 21 Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione. La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi che figurano nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 20, paragrafo 1[…]. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l’importo del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni”.

Alla luce di tale scenario – e dopo aver individuato quelle che, a suo dire, sarebbero responsabilità delle amministrazioni competenti – la Corte “raccomanda la prosecuzione delle interlocuzioni avviate con l’UE, al fine di definire lo sviluppo futuro dell’investimento (riduzione del target

quantitativo e contestuale rimodulazione delle risorse finanziarie allocate ovvero pubblicazione di un nuovo bando per la realizzazione di un numero almeno pari a n. 5 stazioni di rifornimento)”, pur sottolineando che “allo stato attuale, successivo alla scadenza della milestone europea del 31.3.2023, tali interlocuzioni non sono state ancora riscontrate ufficialmente dall’UE”.