Via libera al DL PNRR: nell’iter autorizzativo i progetti di idrogeno verde avranno una ‘corsia preferenziale’

Il Governo ha approvato, nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri (16 febbraio), il Decreto Legge PNRR, provvedimento recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, che contiene anche – come previsto – misure per la semplificazione dell’iter autorizzativo di nuovi impianti di produzione di idrogeno verde.

Nel comunicato stampa ufficiale, l’esecutivo spiega che con questo provvedimento “si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili”.

Al momento non è chiaro se durante la seduta siano stati apportati cambiamenti dell’ultimo minuto alla bozza di decreto entrata in CdM, ma quest’ultima – pubblicata ieri da alcuni siti tra cui l’Osservatorio Recovery Plan dell’Università Tor Vergata – apporta, con l’articolo 43, due modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’atto normativo che disciplina tra le altre cose le valutazioni di impatto ambientale.

Nello specifico, il nuovo DL PNRR prevede che all’articolo 8, comma 1, quinto periodo del citato Decreto Legislativo – in cui si stabilisce la scala di priorità che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA  e VAS deve dare ai progetti da valutare e si impone una deroga all’ordine normale per mettere in cima alla lista i “i progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza” – siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”.

In sostanza, i progetti relativi all’idrogeno green, nella fase di valutazione ambientale, assumono la massima priorità, a parità con i progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.

Sempre all’articolo 43, il DL PNRR stabilisce anche che in coda alla lista contenuta nell’Allegato II della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che elenca tutti i progetti di competenza statale – sia aggiunto: “6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”.